Relativamente agli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, unione civile) gli Ufficiali dello Stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Gli estratti e le copie integrali vengono rilasciati esclusivamente per nascite, matrimoni e morti avvenuti a Asolo.
I certificati vengono rilasciati solo nel caso di nascite, matrimoni e morti avvenuti altrove ma trascritti nei registri di stato civile del Comune di Asolo.
I certificati hanno validità illimitata mentre gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.
Tutti i certificati di stato civile sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (ex art. 7 L. 405/1990).
Di norma, il rilascio è immediato, salvo necessità di ricerche d’archivio. Per gli eventi recenti o avvenuti all’estero bisogna considerare i tempi necessari per la ricezione e registrazione dell’atto.
Se il documento deve essere prodotto all’estero, in un Paese straniero che non ha aderito a particolari convenzioni, dopo il rilascio l’interessato dovrà rivolgersi alla prefettura per la legalizzazione della firma dell’Ufficiale dello Stato Civile.
Ai sensi della Legge n. 183 del 12/11/2011 (cd. "Legge di Stabilità"), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).