Imposta Municipale Propria (IMU)

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L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso..

A chi è rivolto

Possessori di immobili (abitazioni, negozi, uffici, edifici industriali, aree fabbricabili, ecc.)

Itala

Descrizione

L’Imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta ed è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento comunale IMU.

OGGETTO D'IMPOSTA

L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:

  •     fabbricati;
  •     aree fabbricabili.

 

ALIQUOTE ANNO 2025
  TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota IMU  (per mille)

Detrazione

IMU

1 Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,3 /
2 Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2, C6, C7 limitatamente ad una per categoria) nonché le ipotesi di assimilazione previste dalla Legge (categorie diverse da A1-A8-A9) esente /
3 Abitazione (categorie diverse da A1-A8-A9) e relative pertinenze (categorie C2, C6, C7 limitatamente ad una per categoria) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata esente /
4 Unità immobiliare (categoria A1-A8-A9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 6,0 € 200,00
5 Unità immobiliare (categoria A1-A8-A9) e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 6,0 € 200,00
6

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale

Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50% (escluse cat. A1-A8-A9)

6,0 /
7 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 /
8 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati (c.d. beni merce) esenti /
9 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 10,3 /
10 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 10,3 € 200,00
11  Abitazioni locate a canone concordato (imposta ridotta al 75%) 10,3 /
12 Aree fabbricabili 10,3 /
13 Terreni agricoli esenti /

 

ESENZIONI – AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI

Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • gli immobili considerati beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, secondo l'articolo 1, comma 751, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
  • le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • le case familiari assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i terreni agricoli.

 

AGEVOLAZIONI:

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;
  • è ridotta al 75 % l’imposta dei fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 determinata applicando l'aliquota di base stabilita dal comune;
  • è ridotta al 50%, l'aliquota IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per fruire dell'agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 30 giugno dell'anno successivo, su apposito modulo disponibile nella sezione modulistica disponibile accedendo al servizio Dichiarazione Agevolazione IMU Esteri.

AGEVOLAZIONI specifiche per il settore agricolo:

  • le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da: 1) coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 2) società agricole; 3) familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, sono esenti come i terreni agricoli, solo per la propria quota.

DETRAZIONI

  • per abitazione principale e immobili ad essa equiparati (vedi paragrafo Esenzioni) accatastati come A/1, A/8 o A/9 non oggetto di esenzione: € 200,00.

 Per maggiori specificazioni relative all’abitazione principale, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento comunale IMU.

 

Valori delle Aree Fabbricabili – anno 2025

Determinazione valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2025 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) (Deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28/11/2024).

RISCOSSIONE

La riscossione del tributo avviene mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile Codice tributo
Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9 3912
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Fabbricati categoria D (STATO) 3925
Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE) 3930
 

Codice Catastale del Comune di Asolo: A471

L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 di imposta annua.
 

 

QUOTA STATALE
È riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 7,60 ‰ agli immobili appartenenti alla categoria catastale D. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale ma con appositi codici. Resta di competenza comunale la differenza tra l’aliquota deliberata dal comune e la parte riservata allo Stato (7,60 ‰).

Come fare

SCADENZE
  • acconto entro il 16 giugno pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;
  • saldo entro il 16 dicembre a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta;
  • gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari a ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

I termini di pagamento scadenti in un giorno festivo sono prorogati per legge al successivo giorno feriale.

LA DICHIARAZIONE
I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (solo nei casi in cui si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta la cui spettanza non può essere altrimenti rilevata dall’ufficio) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l’apposito modello ministeriale. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Gli Enti Non Commerciali (ENC) che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione IMU al Dipartimento delle Finanze, esclusivamente con modalità telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
COME SI CALCOLA

L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota. La base imponibile è costituita:

  • per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definito moltiplicatore (vedi paragrafo Moltiplicatore);
  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;
  • per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento.

 Moltiplicatore:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Servizi correlati

Dichiarazione sostitutiva IMU Esteri

Dichiarazione per agevolazione IMU immobile posseduto da cittadino residente all’estero pensionato in regime di convenzione internazionale

Cosa si ottiene

Attestazione Pagamento IMU

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

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