Descrizione
Il Sindaco di Asolo ha emanato l’ordinanza n. 12 del I ottobre 2026, con la quale si stabiliscono le misure per ridurre l’inquinamento dell’aria, in particolare le polveri sottili PM10, per il periodo che va dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027. L’ordinanza recepisce le indicazioni della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso.
Le regole valgono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e cambiano a seconda del livello di allerta comunicato da ARPAV: nessuna allerta (verde), allerta 1 (arancio), allerta 2 (rossa).
L’ordinanza rimanda alla classificazione degli edifici di cui al DPR 412/1993:
- E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, conventi, caserme, case vacanze, alberghi…);
- E2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili, pubblici o privati;
- E3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- E4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (teatri, musei, biblioteche, bar, ristoranti…);
- E5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita all'ingrosso, supermercati…);
- E6 Edifici adibiti ad attività sportive (palestre, saune…);
- E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Periodo di esercizio del riscaldamento
Negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio e servizi (categorie E2, E4, E5), con impianti alimentati a combustibili fossili o biomasse:
- il riscaldamento può essere acceso dal 1 novembre 2026
- il riscaldamento deve essere spento entro il 12 aprile 2027
Regole con livello verde – nessuna allerta
Principali divieti e obblighi validi sempre nel periodo 1 ottobre 2026 – 30 aprile 2027:
- Limiti di temperatura negli edifici:
- massimo 19 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E1, E2, E4, E5, E6, E7
- massimo 17 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E8
- Divieto di usare, se è presente un altro impianto di riscaldamento, stufe e caminetti a legna, cippato o pellet con classe ambientale inferiore a 4 stelle
- Obbligo di tenere chiuse le porte verso l’esterno di negozi, pubblici esercizi e altri edifici aperti al pubblico (categorie E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8), quando è in funzione il riscaldamento
- Divieto di bruciare all’aperto residui vegetali agricoli o forestali, anche nel luogo di produzione, salvo necessità sanitarie per la tutela di particolari specie vegetali
- Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento, eccetto quelli classificati F1. Il Comune può autorizzare al massimo due eventi tradizionali tra 1 ottobre e 30 aprile.
Sono esclusi dai limiti di temperatura: sedi diplomatiche non in condomini, scuole materne e asili nido, piscine, saune e simili, e edifici industriali quando lo richiedono esigenze tecniche di produzione, oltre alle eccezioni previste dalla legge.
Regole con allerta 1 (arancio) e allerta 2 (rossa)
In caso di allerta 1 o 2, si applicano misure più restrittive:
- Limite di temperatura: massimo 18 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E1, E2, E4, E5, E6, E7
- Divieto di usare, se è presente un altro impianto di riscaldamento, stufe e caminetti a legna, cippato o pellet con classe ambientale inferiore a 5 stelle
- Obbligo di tenere chiuse le porte verso l’esterno di negozi, pubblici esercizi e altri edifici aperti al pubblico (E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8)
- Divieto di bruciare all’aperto residui vegetali agricoli o forestali, salvo necessità sanitarie per specifiche specie vegetali
- Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (restano consentiti solo i fuochi classificati F1)
- Divieto di spazzamento stradale a secco e di uso di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade
Come funzionano i livelli di allerta PM10
I livelli di allerta si basano sulle misurazioni e previsioni delle polveri sottili PM10 effettuate da ARPAV.
- Allerta 1 (arancio): almeno 4 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³
- Allerta 2 (rossa): almeno 10 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³
- Ritorno al livello verde: almeno 2 giorni consecutivi in cui il valore rientra nel limite di 50 µg/m³
I livelli sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV, disponibile online all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
Il Comune informa la cittadinanza sul livello di allerta in corso tramite i propri canali di comunicazione, per permettere a tutti di adeguarsi alle misure previste.
Biomasse, pellet e nuovi impianti
In base all’Accordo del Bacino Padano e alla normativa regionale, non si possono installare:
- generatori a biomassa legnosa fino a 35 kW con classe emissiva inferiore a 4 stelle o con emissioni di polveri e composti organici totali oltre i limiti previsti
- generatori oltre 35 kW con classe emissiva inferiore a 5 stelle o con emissioni di polveri e composti organici totali oltre i limiti previsti.
Nei generatori a pellet fino a 35 kW si può usare solo pellet conforme ai requisiti ambientali previsti dal Testo Unico Ambiente e certificato almeno in classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2.
Per generatori di potenza maggiore si può utilizzare solo pellet almeno della classe di qualità per cui il generatore è stato certificato.
Sanzioni, controlli e tutele
Le violazioni dell’ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Il Comando di Polizia Locale effettua i controlli necessari per garantire il rispetto delle misure.
Il testo completo dell’ordinanza è consultabile tramite il link in fondo alla pagina. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata del Comune di Asolo.