Misure contro l’inquinamento dell’aria

L'ordinanza sindacale è in vigore dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027
Data:

12/10/2026

Tempo di lettura:

4 min

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Descrizione

Il Sindaco di Asolo ha emanato l’ordinanza n. 12 del I ottobre 2026, con la quale si stabiliscono le misure per ridurre l’inquinamento dell’aria, in particolare le polveri sottili PM10, per il periodo che va dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027. L’ordinanza recepisce le indicazioni della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso.

Le regole valgono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e cambiano a seconda del livello di allerta comunicato da ARPAV: nessuna allerta (verde), allerta 1 (arancio), allerta 2 (rossa).

L’ordinanza rimanda alla classificazione degli edifici di cui al DPR 412/1993:

  • E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, conventi, caserme, case vacanze, alberghi…);
  • E2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili, pubblici o privati;
  • E3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • E4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (teatri, musei, biblioteche, bar, ristoranti…);
  • E5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita all'ingrosso, supermercati…);
  • E6 Edifici adibiti ad attività sportive (palestre, saune…);
  • E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Periodo di esercizio del riscaldamento

Negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio e servizi (categorie E2, E4, E5), con impianti alimentati a combustibili fossili o biomasse:

- il riscaldamento può essere acceso dal 1 novembre 2026

- il riscaldamento deve essere spento entro il 12 aprile 2027

Regole con livello verde – nessuna allerta

Principali divieti e obblighi validi sempre nel periodo 1 ottobre 2026 – 30 aprile 2027:

- Limiti di temperatura negli edifici:

  • massimo 19 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E1, E2, E4, E5, E6, E7
  • massimo 17 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E8

- Divieto di usare, se è presente un altro impianto di riscaldamento, stufe e caminetti a legna, cippato o pellet con classe ambientale inferiore a 4 stelle

- Obbligo di tenere chiuse le porte verso l’esterno di negozi, pubblici esercizi e altri edifici aperti al pubblico (categorie E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8), quando è in funzione il riscaldamento

- Divieto di bruciare all’aperto residui vegetali agricoli o forestali, anche nel luogo di produzione, salvo necessità sanitarie per la tutela di particolari specie vegetali

- Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento, eccetto quelli classificati F1. Il Comune può autorizzare al massimo due eventi tradizionali tra 1 ottobre e 30 aprile.

Sono esclusi dai limiti di temperatura: sedi diplomatiche non in condomini, scuole materne e asili nido, piscine, saune e simili, e edifici industriali quando lo richiedono esigenze tecniche di produzione, oltre alle eccezioni previste dalla legge.

Regole con allerta 1 (arancio) e allerta 2 (rossa)

In caso di allerta 1 o 2, si applicano misure più restrittive:

- Limite di temperatura: massimo 18 °C (più 2 °C di tolleranza) per edifici E1, E2, E4, E5, E6, E7

- Divieto di usare, se è presente un altro impianto di riscaldamento, stufe e caminetti a legna, cippato o pellet con classe ambientale inferiore a 5 stelle

- Obbligo di tenere chiuse le porte verso l’esterno di negozi, pubblici esercizi e altri edifici aperti al pubblico (E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8)

- Divieto di bruciare all’aperto residui vegetali agricoli o forestali, salvo necessità sanitarie per specifiche specie vegetali

- Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (restano consentiti solo i fuochi classificati F1)

- Divieto di spazzamento stradale a secco e di uso di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade

Come funzionano i livelli di allerta PM10

I livelli di allerta si basano sulle misurazioni e previsioni delle polveri sottili PM10 effettuate da ARPAV.

- Allerta 1 (arancio): almeno 4 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³

- Allerta 2 (rossa): almeno 10 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³

- Ritorno al livello verde: almeno 2 giorni consecutivi in cui il valore rientra nel limite di 50 µg/m³

I livelli sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV, disponibile online all’indirizzo https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Il Comune informa la cittadinanza sul livello di allerta in corso tramite i propri canali di comunicazione, per permettere a tutti di adeguarsi alle misure previste.

Biomasse, pellet e nuovi impianti

In base all’Accordo del Bacino Padano e alla normativa regionale, non si possono installare:

- generatori a biomassa legnosa fino a 35 kW con classe emissiva inferiore a 4 stelle o con emissioni di polveri e composti organici totali oltre i limiti previsti

- generatori oltre 35 kW con classe emissiva inferiore a 5 stelle o con emissioni di polveri e composti organici totali oltre i limiti previsti.

Nei generatori a pellet fino a 35 kW si può usare solo pellet conforme ai requisiti ambientali previsti dal Testo Unico Ambiente e certificato almeno in classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2.

Per generatori di potenza maggiore si può utilizzare solo pellet almeno della classe di qualità per cui il generatore è stato certificato.

Sanzioni, controlli e tutele

Le violazioni dell’ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Il Comando di Polizia Locale effettua i controlli necessari per garantire il rispetto delle misure.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile tramite il link in fondo alla pagina. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata del Comune di Asolo.

A cura di

Ufficio Ambiente

Ufficio che si occupa delle problematiche ambientali nel territorio

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 09:18

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