Impianto e reimpianto di vigneti e frutteti

Normativa comunale in merito a impianti e reimpianti di vigneti, frutteti, etc.
Data:

03/06/2026

Descrizione

Si riporta di seguito l'art. 83 bis del Regolamento edilizio comunale vigente, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2025.

Articolo 83 bis - IMPIANTO/REIMPIANTO VIGNETI, FRUTTETI ETC.
A tutela della morfologia agraria e dell’orditura degli appezzamenti, al fine di salvaguardare la tipicità paesaggistica del territorio, per l’impianto di nuovi vigneti, frutteti etc. o il reimpianto di esistenti devono essere rispettate le seguenti norme:

Dimensioni
- l’estensione massima dell’impianto di nuovi vigneti, frutteti etc è ammesso in appezzamenti di massimo di ettari uno (1);
- la distanza minima tra appezzamenti deve essere pari a mt. 10.00 con funzione anche di fascia tampone, all’interno della quale vanno messe a dimora specie autoctone o storicamente inserite nell’ambiente, (pruni, ciliegi, alberi da frutto, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la “monotonia” del paesaggio;
- i filari non devono essere eccessivamente lunghi; oltre i 150 mt. devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio).

Distanze
Gli impianti e/o reimpianti devono rispettare le seguenti distanze:
- 40 metri da siti sensibili (asili, scuole, luoghi pubblici, etc.);
- 30 metri dalle abitazioni (in presenza di siepe la distanza può essere ridotta a mt. 15, a condizione che la siepe sia almeno un metro più alta della cultura);
- 15 metri dai fabbricati di abitazione di proprietà;
- 15 metri dai corsi d’acqua misurati dall’unghia superiore della sponda;
- 5,00 metri dai confini di proprietà;
- 7,5 metri dalle strade e dalle piste ciclopedonali, maggiorati, se del caso, in prossimità di curve con raggio inferiore o uguale a mt. 250 ai sensi dell’art. 17 del Codice della Strada e dell’art. 27 del Regolamento del Codice della Strada.

Materiali e gestione di vigneti, frutteti etc.
- Nella realizzazione dei vigneti, frutteti etc. vanno salvaguardate le siepi esistenti ed i filari alberati.
- Eventuali disboscamenti sono consentiti previo nulla-osta forestale; i progetti dovranno essere corredati di relazione agronomica forestale. Gli interventi limitati di taglio piante e/o siepi, che non siano assoggettati a nulla-osta forestale, dovranno garantire all’interno dell’ambito di intervento, per pari superficie a quella sottratta, messa a dimora di piante autoctone non computabile con le fasce tampone di cui sopra. Nel caso di dimostrata non reperibilità di dette aree all’interno dell’intervento è ammessa monetizzazione delle stesse -previo parere dell’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta- per un valore pari al doppio del costo medio di miglioramento colturale. Il costo medio è determinato annualmente dal Comune e tali somme dovranno essere destinate a interventi in ambito ambientale.
- I pali e i tutori devono essere realizzati in legno o acciaio tipo corten. I fili devono essere o in acciaio brunito o in materiale non luccicante.
- L’interfilare deve essere inerbito nei successivi 6 mesi con graminacee e trifoglio e utilizzando mix di sementi di fiori spontanei e melliferi; in ambito collinare la copertura vegetale deve essere eseguita immediatamente ed adatta al sostegno del terreno e al contenimento dell’erosione superficiale (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idro-semina).
- Vanno evitate le lavorazioni frequenti e profonde del terreno per diminuire il rischio di erosione del suolo, specie se l’impianto è in ambito collinare.
- Va evitato l’utilizzo di diserbi chimici.
E’ vietato l’impianto di vigneti e frutteti nelle aree di risorgiva e di tutela di risorgive, così come individuate nel Piano degli Interventi.

Provvedimenti edilizi e paesaggistici
La realizzazione e/o il reimpianto di vigneto, frutteto ecc. per le prescrizioni imposte dal presente articolo, per l’entità della modifica paesaggistica, per necessità di movimento terra, è esclusa dalle attività edilizia libera.
Conseguentemente, ai fini conoscitivi e per i controlli degli uffici incaricati, prima dell’avvio dei lavori dovrà essere data comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) con l’individuazione planimetrica, e progetto del nuovo impianto secondo le norme del presente articolo, accompagnata da relazione agronomica e, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica.

Ulteriori norme
Per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari si rinvia a specifico regolamento.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Ambiente

Ufficio che si occupa delle problematiche ambientali nel territorio

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza proprietaria

Date

Data di inizio validità/efficacia

03/06/2026

Data di inizio pubblicazione

03/06/2026

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 13:23

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