A chi è rivolto
Il servizio consente di richiedere in Comune, limitatamente ai casi previsti, la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio.
Il servizio consente di richiedere in Comune, limitatamente ai casi previsti, la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio.
Il servizio consente di richiedere in Comune, limitatamente ai casi previsti, la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio.
Il servizio consente di richiedere la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio nel Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o nel Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il servizio è riservato ai coniugi di famiglie in cui non ci siano figli minori oppure figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo non deve prevedere clausole di tipo patrimoniale (divisione beni mobili e immobili) mentre può prevedere un assegno di mantenimento.
La richiesta di divorzio può essere fatta dopo un periodo di tempo dalla separazione pari a sei mesi (in caso di separazione consensuale) o dodici mesi (in caso di separazione giudiziale). La presenza di un avvocato è facoltativa.
Negli altri casi gli accordi di separazione e di divorzio devono necessariamente seguire l’iter tradizionale per il quale è necessario rivolgersi a un avvocato.
La richiesta può essere fatta attraverso il servizio on line disponibile sul sito del Comune oppure presso gli uffici comunali, prendendo appuntamento sempre attraverso il sito web del Comune. Uno dei coniugi inoltra la richiesta on line in cui definisce la tipologia di richiesta e allega i documenti previsti.
Dopo l'approvazione della domanda è necessario prenotare gli appuntamenti con l’Ufficiale di Stato Civile del Comune. Nel corso del primo incontro si procede alla stesura dell'accordo di separazione o divorzio, nel corso del secondo appuntamento (che deve essere dopo almeno 30 giorni dal primo) i due coniugi confermeranno l’intenzione di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. Se l'accordo non verrà sottoscritto da entrambi i coniugi nelle date fissate la procedura decade e sarà necessario ripresentare una nuova domanda.
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:
Per inoltrare la richiesta di divorzio o separazione è necessario allegare:
Non è possibile costituire un’unione civile se:una delle due persone è già sposata o unita civilmente,esiste un legame di parentela, affinità o adozione tra le parti (art. 87 Codice Civile),una delle parti è interdetta per infermità mentale.