È possibile procedere all'autenticazione di una firma solo in alcuni tipi di atti e documenti. L'ufficiale d'anagrafe può autenticare:
- dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza e rivolti a privati o altre amministrazioni pubbliche
- atti e dichiarazioni aventi ad oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, navi)
- deleghe per il ritiro della pensione o dell'assegno di invalidità
- voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali
- quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto")
- determinati atti relativi alle adozioni
- firme in materia di procedimento elettorale
- istanze e dichiarazioni rivolte a privati (ad es. banche)
Non si possono autenticare gli atti e i documenti aventi natura negoziale o volontaristica, tra i quali: autorizzazioni, concessioni, nulla osta, procure, compravendite, testamenti e, in generale, tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il funzionario addetto può eseguire l'autenticazione della firma solamente su atti e documenti in lingua italiana. I documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una copia opportunamente legalizzata.