La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi alle aree di circolazione, sia direttamente (quando l’accesso si apre sull’area di circolazione) che indirettamente (quando l'accesso si apre su corti, cortili e scale interne).
L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art. 42).
Inoltre, in base alla nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi che un tempo ne erano esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, chiese, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).
Nel caso di nuova costruzione di un'unità immobiliare, a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare domanda per l'assegnazione del numero civico, sia che si tratti di fabbricato ad uso di abitazione civile, sia di che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso.
La domanda di assegnazione deve essere presentata anche per gli edifici esistenti che abbiano subito modifiche agli accessi sulle aree di circolazione (D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art. 43).
Il numero civico è stampato su targhetta di materiale resistente e deve essere esposto in maniera visibile.